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I.C.I. - anno 2009
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| ABOLIZIONE DELL’ICI PER ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZE ED IMMOBILI ASSIMILATI |
A decorrere dall’anno 2008 sono escluse dall’ICI:
- le unità immobiliari (ad eccezione di quelle classificate in categoria catastale A1 A8 A9) adibite ad abitazione principale, intendendosi per tale quella in cui il contribuente ha, salvo prova contraria, la residenza anagrafica
- le pertinenze dell’abitazione principale, come sopra definita, intendendosi per tali i garage, box, posti auto, cantine, ecc. , purché ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è situata l’abitazione principale
- le unità immobiliari ad uso abitativo (purché non di categoria A1 A8 A9) concesse dal possessore in comodato o uso gratuito a parenti fino al 2° grado che nelle stesse stabiliscono la propria residenza anagrafica (l’esclusione è valida a condizione di avere presentato apposita istanza al Comune di Legnano).
ATTENZIONE: l’esenzione ICI non compete agli affini entro il 2° grado (suocero/a, genero, nuora, cognati) , i quali restano soggetti all’aliquota del 4,9 per mille, senza detrazione (vedi Risoluzione Ministero dell’Economia n. 1 del 4/3/2009). L’agevolazione è valida a condizione di aver presentato apposita istanza al Comune di Legnano
- le unità immobiliari (purché non di categoria A1 A8 A9) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che in tale immobile l’anziano o il disabile avesse avuto la residenza prima del ricovero, e che lo stesso non risulti locato o altrimenti utilizzato (l’esclusione è valida a condizione di avere presentato apposita istanza al Comune di Legnano)
- l’unità immobiliare (purché non di categoria A1 A8 A9) del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulta assegnatario, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nel medesimo Comune ove è ubicata la casa coniugale
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| ALIQUOTE ANNO 2009 |
Le aliquote I.C.I. applicate dal Comune di Legnano relativamente all’anno 2009 sono le seguenti:
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5,5 per mille
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- ALIQUOTA per categorie catastali A01– Abitazioni signorili, A08 – Ville e A09 – Castelli destinate ad abitazione principale e casistiche non ricomprese nell’esenzione di cui al D.L. 93 del 21/05/2008
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4,9 per mille
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- IMMOBILI CONCESSI in LOCAZIONE a TITOLO di ABITAZIONE PRINCIPALE
Art. 11 reg. ICI (c.d. affitti convenzionati ex art .2, c. 3 e 4 L. 431/98) stipulati fino al 31.12.2005
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4,0 per mille
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- IMMOBILI CONCESSI in LOCAZIONE a TITOLO di ABITAZIONE PRINCIPALE
Art. 11 reg. ICI (c.d. affitti convenzionati ex art .2, c.3 e 4 L. 431/98) stipulati dal 01.01.2006
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3,0 per mille
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Si informa che le aliquote e le detrazioni sono identiche a quelle fissate per l’anno 2008.
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| DETRAZIONI ANNO 2009 (solo per le abitazioni di categoria catastale A01-A08-A09 e per i cittadini italiani residenti all’estero) |
- Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica) del contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale, e per l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che tale abitazione non risulti locata spetta una detrazione dell’imposta pari a:
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€ 103,29 annue
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- La detrazione d’imposta di euro 103,29 spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è elevata a favore dei soggetti passivi d’imposta, qualora nel nucleo familiare (inteso anagraficamente come risulta nello stato di famiglia) vi sia la presenza di:
• soggetti minori con difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della propria età (L.289/90);
• soggetti minori invalidi con totale e permanente invalidità lavorativa al 100% e: con l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/80).
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€ 258,23 annue
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| SCADENZE ANNO 2009 |
- Acconto: Pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno in corso, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; in particolare, se il contribuente ha venduto o acquistato un immobile nei primi sei mesi del 2009, entro il 16 giugno dovrà versare l’acconto ICI dovuto, commisurandolo ai dodicesimi di effettivo possesso.
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entro il 16 giugno 2009
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- Saldo: imposta dovuta per l’intero anno, calcolata con aliquote e detrazioni dell’anno in corso, dedotta la somma pagata in acconto.
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dal 1° dicembre entro il 16 dicembre 2009
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- Unica soluzione:oppure barrando le caselle SALDO e ACCONTO.
In tal caso vanno barrate le caselle “acconto” e “saldo” per il 100% dell’imposta dovuta per l’intero anno.
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entro il 16 giugno 2009
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| COME e DOVE PAGARE |
Con BOLLETTINI POSTALI C/C/P n° 62719760 intestati ad AMGA Legnano S.p.A. ICI COMUNE DI LEGNANO
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- presso gli SPORTELLI POSTALI;
- presso il PUNTO AMGA di C.so Garibaldi 71 - Legnano da lunedì a venerdì dalle 08,30 alle 13,00 con BANCOMAT, ASSEGNI e CONTANTI senza commissioni
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Con CARTA DI CREDITO Visa
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- sul sito www.amga.it accedendo alla sezione Pagamenti On-Line (commissione € 2,50)
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E’ possibile scaricare il modello F24 collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it Modulistica – modelli di versamento (F23-F24) – modello F24
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