venerdì, 09 maggio 2008 
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I.C.I. - anno 2008

ALIQUOTE ANNO 2008
  • ALIQUOTA ORDINARIA
5,5 per mille
  • ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
4,9 per mille
  • IMMOBILI CONCESSI in LOCAZIONE a TITOLO di ABITAZIONE PRINCIPALE
    Art. 11 reg. ICI (c.d. affitti convenzionati ex art .2, c. 3 e 4 L. 431/98) stipulati fino al 31.12.2005
4,0 per mille
  • IMMOBILI CONCESSI in LOCAZIONE a TITOLO di ABITAZIONE PRINCIPALE
    Art. 11 reg. ICI (c.d. affitti convenzionati ex art .2, c.3 e 4 L. 431/98) stipulati dal 01.01.2006
3,0 per mille
  • Immobili concessi in comodato o in uso gratuito a parenti ed affini entro il secondo grado
    Art. 9 reg. ICI
4,9 per mille
  • Immobili adibiti ad abitazione principale ad anziani disabili ricoverati in istituti di ricovero
    Art. 10 reg. ICI
4,9 per mille
Si informa che le aliquote e le detrazioni sono identiche a quelle fissate per l’anno 2007.

DETRAZIONI ANNO 2008
  • Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica) del contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale, spetta una detrazione dell’imposta pari a:
€ 103,29 annue
  • ULTERIORE DETRAZIONE
    Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
    Sono escluse da tale maggiore detrazione le abitazioni che rientrano nelle categorie catastali A01, A08 e A09.
    L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica.
1,33 per mille
  • La detrazione d’imposta di euro 103,29 spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è elevata a favore dei soggetti passivi d’imposta, qualora nel nucleo familiare (inteso anagraficamente come risulta nello stato di famiglia) vi sia la presenza di:
    soggetti minori con difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della propria età (L.289/90);
    soggetti minori invalidi con totale e permanente invalidità lavorativa al 100% e: con l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/80).
€ 258,23 annue
  • All’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che in tale immobile l’anziano o il disabile aveva la residenza prima del ricovero in istituto e che lo stesso non risulti locato o altrimenti utilizzato si applica la sola detrazione pari a:
€ 103,29 annue

In tutti gli altri casi non spetta la detrazione.

QUANDO PAGARE
Dal 1° maggio 2008 il versamento dell’ICI deve essere effettuato in due rate:
  • la prima rata entro il 16 giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno in corso, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; in particolare, se il contribuente ha venduto o acquistato un immobile nei primi sei mesi del 2007, entro il 16 giugno potrà versare l’acconto ICI dovuto, commisurandolo ai dodicesimi di effettivo possesso.
  • la seconda rata dall’1 al 16 dicembre 2008, pari al saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, comprensiva dell’eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Versamento in unica soluzione:
  • è consentito il versamento dell’intera imposta dovuta per l’intero anno in unica soluzione entro il 16 giugno 2008. Per il calcolo dell’imposta dovuta, si applicano l’aliquota e le detrazioni in vigore nell’anno in corso e non quelle deliberate per l’anno precedente. In tal caso vanno barrate le caselle “acconto” e “saldo” nell’apposito bollettino di versamento.
I versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo complessivamente dovuto per l’intero anno risulta inferiore ad euro 2,00.
L’importo finale deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

COME e DOVE PAGARE

1- Utilizzando gli allegati BOLLETTINI POSTALI C/C/P n° 62719760 intestati ad AMGA Legnano S.p.A. ICI COMUNE DI LEGNANO
  • presso gli UFFICI POSTALI;
  • con CONTANTI, ASSEGNI e BANCOMAT senza addebito di commissioni aggiuntive presso il PUNTO AMGA di C.so Garibaldi 71 - Legnano aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,00;
  • presso gli Sportelli Bancari Convenzionati in Legnano
2- Utilizzando il MODELLO F24:
I codici tributo utili sono i seguenti:
  • 3901 – ICI per l’abitazione principale
  • 3902 – ICI per i terreni agricoli
  • 3903 – ICI per le aree fabbricabili
  • 3904 – ICI per gli altri fabbricati
  • 3900 – Ulteriore detrazione
Per informazioni e per la possibilità di utilizzare eventuali crediti IRPEF in compensazione con l’ICI dovuta, è possibile consultare il sito Internet www.agenziaentrate.it oppure il sito www.amga.it alla sezione Servizio Tributi
Il codice del Comune di Legnano da utilizzare nel mod. F24 è il seguente: E514

3- Utilizzando al CARTA DI CREDITO (solo circuito VISA):
direttamente ON-LINE collegandosi al sito www.amga.it e accedendo alla sezione Pagamenti On-line


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